Studio Provini

Estudio de Análisis y Asesoramiento Financiero y Patrimonial Independiente
> Informativa Rischio di Sostenibilità | Art. 8 Regolamento (UE) 2019/2088

ARBITRIO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE
 
Il Cliente può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB, per  la  risoluzione  extragiudiziale  delle  controversie  tra  investitori  (diversi  dai  clienti  professionali)  e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto  del  Regolamento  (UE)  n.  524/2013.  

Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila. 

Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale. 

Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. 

Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet https://www.acf.consob.it/
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